Sicurezza sul tetto
Proteggersi dalla caduta è un dovere anche quando i lavori in altitudine hanno breve durata.
Con altezza di caduta superiore a 2,0 metri devono essere adottate misure di protezione. L’ordinanza sui lavori di costruzione riconosce un’eccezione solo nel caso di lavori su tetti, in cui le misure di protezione sono necessarie a partire da 3,0 metri di altezza di caduta.
I dispositivi di protezione collettivi, come impalcature (per es. nell’edilizia l’obbligo di impalcatura sulla facciata a partire da 3,0 metri di altezza di caduta), reti di sicurezza, parapetti, piattaforme aeree ecc., hanno la precedenza sulla protezione individuale (per es. protezione contro il rischio di scivolamento, dispositivi di protezione individuale contro la caduta «DPIcC»).
Link
Lavori sui tetti. Come non cadere nel vuoto; Suva 44066
Suva; Dispositivi di ancoraggio sui tetti
Suva; Lucernari in materiale plastico: impedire le cadute dall'alto
Progettare i dispositivi di ancoraggio sui tetti; Suva 44096
Dispositivi di protezione individuale anticaduta; Suva 44002
Lista di controllo «Piccoli lavori sui tetti» fino a due giorni persona; Suva 67018
Scheda tematica «Sistema di lancio con fionda industriale» Suva 33032