Azione dell'anno 2025

ponteggi

Il lavoro sui ponteggi è molto impegnativo, le cadute dagli stessi o le lesioni causate dalla caduta di oggetti si verificano regolarmente. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di garantire la relativa sicurezza. 

 

In linea di principio ogni datore di lavoro è tenuto a far eseguire un'ispezione visiva sui ponteggi o sulle parti dei ponteggi che egli consente ai propri dipendenti di utilizzare. Vanno verificati i seguenti requisiti di base:

  • l'idoneità all'uso previsto come ponteggio di lavoro o di protezione
  • l'efficacia dell'attrezzatura di protezione e di sicurezza
  • Corretta movimentazione del ponteggio
    • I ponteggi non possono essere caricati a piacere, ma sono bensì progettati per un carico massimo ammissibile che non può mai venir superato.
    • Non depositare materiali o attrezzature sulle tettoie di sicurezza o sulle tettoie di protezione.
    • Accedere al ponteggio solo attraverso i punti di accesso previsti.
    • Non gettare materiale o attrezzi sul ponteggio
    • Non apportare alcuna modifica al ponteggio.
  • Difetti evidenti
    • Difetti evidenti (= pericolo grave e immediato) possono essere ad esempio:
      • mancanza di protezione laterale
      • accessi mancanti/difettosi
      • coperture gravemente danneggiate
      • ancoraggio / stabilità inadeguati
    • Se un ponteggio presenta difetti evidenti non può più venir utilizzato da nessuno.
    • L'utilizzatore è tenuto ad informare immediatamente il proprio responsabile al fine di far presente i difetti alla direzione del cantiere e/o al committente del ponteggio (OLCostr. Art. 3 e 61, OP Art. 3).
  • Requisiti dei ponteggi
    • Ogni ponteggio deve essere dotato di un accesso sicuro.
    • Non sono ammesse scale a pioli adibite a punti di accesso al ponteggio e devono sempre essere previste scale conformi alla norma SN EN 12811-1.
    • Non devono essere presenti danni visibili o spaccature nelle giunzioni saldate (ad es. sui punti di innesto).
    • I pannelli adibiti a coperture del ponteggio di facciata sono generalmente vietati.
    • Non sono ammesse fascette serracavi per collegare parti di ponteggio/componenti di ponteggio.
    • Per i montacarichi da cantiere con trasporto di persone vige la seguente disposizione:
      • Presso le stazioni di carico e sulla piattaforma vanno montate serrature apposite previste per le porte dei ponteggi di facciata.
      • È prevista una tettoia di protezione.
    • Un montacarichi da cantiere conforme alla norma SN EN 280 può essere azionato solo dalla stazione a terra ed è vietato utilizzarlo ai fini del trasporto di passeggeri.
    • I ponteggi di facciata devono essere montati a partire da un'altezza di caduta di tre metri. Vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni:
      • Il parapetto superiore del ponteggio deve sporgere di almeno 80 cm rispetto al bordo di caduta più alto.
      • Se la protezione laterale è più vicina di 60 cm al bordo di caduta, il parapetto più alto deve sporgere di 100 cm.
      • La distanza tra il ponteggio completamente montato e la facciata non deve essere superiore a 30 cm. Non è consentita l'installazione di un tubo interno in corrispondenza del rivestimento ai fini di ridurre la distanza tra la facciata ed il ponteggio.
  • gli specialisti che lavorano sul ponteggio, …

    … effettuano un'ispezione visiva del ponteggio quotidianamente o prima di ogni utilizzo e controllano:

    • Verificano l'idoneità per lo scopo previsto come punteggio di lavoro o di protezione  
      • Controllano il sottofondo e gli ancoraggi  
      • Controllano che gli impalcati del ponteggio  
        • … non presentino danni meccanici (crepe, fresture nell'impalcato di legno ecc.)
        • … che essi non siano marci o corrosi 
        • … che la flessione dell’impalcato sotto il proprio peso sia pari a < 25mm
    • Che a partire da un’altezza di caduta di 2 m sia disponibile una protezione laterale su tre lati
      • La protezione laterale - ciò vale per la parte frontale anche per le scale dei ponteggi - deve essere composta da:
        • Parapetto
        • Parapetto intermedio
        • Tavola di appoggio
      • A partire da un’altezza di caduta di 2,0 m all’interno di un edificio va installato un doppio parapetto interno.
      • La protezione laterale e le sue parti vanno fissate in maniera tale da non poter venir rimosse involontariamente né che si possano staccare inavvertitamente.
    • Distanza da parti di edificio (max. 0,3 metri) 
    • Sicurezza contro lo spostamento con ponteggi mobili, posizione verticale e stabilità.

    … se necessario richiedere al cliente ed al montatore piattaforme per la movimentazione dei materiali.

    … segnalare al supervisore o alla direzione del cantiere eventuali difetti riscontrati 

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